Tweet


COSTITUZIONI FRANCESI
(1791-1814). Costituzioni varate e abrogate in stretta successione in sintonia con gli eventi tumultuosi della rivoluzione, dell'età napoleonica e della restaurazione. Ciascuna di esse costituì un modello di assetto dello stato ispirato a concezioni ideologico-politiche ben distinte. Nel 1791 fu varata la prima costituzione scritta della Francia. Sanciva solennemente i principi ispiratori dei provvedimenti legislativi emanati dal 1789 in poi, sotto l'incalzare degli eventi rivoluzionari. Nel preambolo riportava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino votata dall'Assemblea costituente il 26 agosto 1789. In essa, oltre a rivendicare i diritti naturali dell'individuo (diritto alla libertà personale, di pensiero, di opinione, d'espressione; alla proprietà; alla resistenza all'oppressione) e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, si affermava il principio della sovranità nazionale e si definiva la legge come espressione della volontà generale. La costituzione conservava l'ordinamento monarchico del paese, ma limitava le prerogative del re dei francesi e subordinava alla legge il suo volere. Attribuiva al sovrano il potere esecutivo e il diritto di veto sospensivo nonché la facoltà di nominare e revocare i ministri, i capi militari, gli ambasciatori e i principali amministratori. Demandava il potere legislativo a un corpo permanente, composto da una sola camera, eletta a suffragio censitario a doppio grado. Stabiliva che i giudici, designati dal popolo, esercitassero le loro funzioni sotto la sorveglianza di un tribunale di cassazione. Fissava inoltre il nuovo assetto territoriale del paese che sostituiva alle circoscrizioni dell'ancien régime dipartimenti, distretti, cantoni e municipi. Ben più avanzata sul terreno politico e sociale fu la Costituzione dell'anno primo (1793). Voluta dai montagnardi al potere, fu adottata per acclamazione dalla Convenzione e approvata, come la successiva costituzione del 1795, da un referendum popolare. Pur non essendo mai entrata in vigore a causa dell'emergenza imposta dalla guerra contro la prima coalizione, divenne punto di riferimento per il pensiero democratico del secolo successivo. Nella preliminare Dichiarazione dei diritti si affermavano nuovi principi quali la fraternità tra i popoli e il diritto dei singoli al lavoro, all'istruzione, all'assistenza, alla felicità, all'insurrezione. Sfavorevole alle prerogative del potere esecutivo (esercitato da un Consiglio di ventiquattro membri) di cui limitava pesantemente le competenze, privilegiava il corpo legislativo composto da una sola Camera, i cui membri erano eletti annualmente a suffragio universale. I cittadini potevano intervenire direttamente nell'attività legislativa attraverso referendum richiesti da almeno un decimo degli elettori delle assemblee primarie in metà dei dipartimenti. Assai più moderata fu la Costituzione dell'anno terzo (1795) che rifletteva la preoccupazione di contenere gli eccessi della precedente e di consolidare la preminenza della borghesia. Nella Dichiarazione introduttiva si rifaceva largamente al testo del 1791 ma, per reazione alla dittatura montagnarda, specificava che nessun individuo o gruppo di cittadini poteva ritenersi depositario della sovranità. Per la prima volta menzionava, oltre i diritti dell'uomo, anche i doveri che consistevano essenzialmente nell'obbligo di rispettare la legge e le autorità costituite. Sanciva la separazione dei poteri, delegando quello esecutivo a un Direttorio composto di cinque membri e quello legislativo a due assemblee elette a suffragio censitario e indiretto: il Consiglio dei cinquecento, che proponeva ed elaborava le leggi, e quello degli anziani, che le varava o respingeva. Conservava nelle sue grandi linee l'organizzazione amministrativa del territorio nazionale, mantenendo la suddivisione in dipartimenti, cantoni e comuni, ma sopprimendo i distretti. Le costituzioni del periodo napoleonico gradualmente segnarono il riflusso delle idee rivoluzionarie e l'approdo a un nuovo dispotismo. La Costituzione dell'anno ottavo (1799), la prima che non si aprisse con una dichiarazione dei diritti, affidava il governo del paese a tre consoli, il primo dei quali godeva di ampie prerogative e, oltre a promulgare le leggi, nominava i ministri, gran parte dei funzionari civili e militari e i componenti del Consiglio di stato. Quest'ultimo organo redigeva le leggi che erano discusse dai membri del Tribunato e votate dal Corpo legislativo. Il suffragio universale era ristabilito; perdeva tuttavia significato, poiché i cittadini non eleggevano i propri rappresentanti, ma alcuni notabili tra i quali il Senato designava i componenti delle assemblee legislative. I senatori, inamovibili e cooptati su liste presentate dal primo console, avevano il ruolo di custodi della costituzione. Essi, però, non adottarono mai linee di condotta autonome e tramite successivi "senatoconsulti" si prestarono a indebolire i corpi legislativi e a rafforzare la posizione del primo console (Napoleone), che venne proclamato console a vita nel 1802 e imperatore nel 1804. Con la restaurazione borbonica (1814) una nuova carta costituzionale venne concessa ai francesi per grazia del sovrano (vedi costituzione octroyée) senza che fosse deliberata da un'Assemblea costituente come le precedenti. Pur ribadendo la teoria della sovranità per diritto divino, non sconfessava alcune importanti conquiste politiche e sociali della rivoluzione quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'abolizione dei privilegi fiscali, la libertà di pensiero, di espressione, di religione. Riservava al re non solo il potere esecutivo, ma anche l'esclusivo diritto dell'iniziativa legislativa nonché la facoltà di emettere regolamenti e ordinanze per l'esecuzione delle leggi. Introduceva, inoltre, un sistema bicamerale composto da una Camera dei pari, di nomina regia, e da una dei deputati, eletti a suffragio assai ristretto. Garantiva una certa indipendenza della magistratura, poiché i giudici, pur essendo nominati dal re, erano inamovibili. La carta costituzionale del 1814 tracciò le linee secondo cui si resse lo stato francese fino alla rivoluzione del 1848.

E. Papagna

J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Puf, Parigi 1968; A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffré, Milano 1975.
Stats